Articoli e riflessioni in pillole anno 2026
- Cosa succede se alla stessa udienza si “ritrovano” la persona offesa vittima di violenza , e l’imputato già destinatario di un divieto di avvicinamento? Quello indicato o e’ un problema che si verifica costantemente nelle aule giudiziarie ed è una difficoltà che vive la persona offesa la quale non vorrebbe incontrare chi le ha fatto del male e del quale ha timore, tanto più che è stata proprio Lei a denunciarlo.

Rammentiamo in primis che a nessuno può essere tolto il diritto di partecipare al processo, neppure a chi si sia macchiato di delitti odiosi, facendo parte dei diritti costituzionalmente garantiti proprio quello di essere presente in udienza, fornire tutti gli elementi a propria difesa, assistere e contribuire alla formazione della prova in contraddittorio.
Dall’altra parte, vi è il diritto della persona offesa – a maggior ragione se particolarmente vulnerabile- ad essere tutelata e protetta, e a non subire una vittimizzazione secondaria.
Orbene , sulla posizione dell’imputato sottoposto a divieto di avvicinamento, la Cassazione si è espressa con estrema chiarezza evidenziando (vedesi in particolare sentenza della V SEZIONE PENALE N. 2318/2024) che la misura in questione , non impedisce la partecipazione al processo anche in considerazione del fatto che la misura è tale da non richiedere alcuna autorizzazione preventiva per lo sposamento : lo status di soggetto sottoposto al richiamato divieto, non è causa di legittimo impedimento, ossia non giustifica l’assenza dell’im putato nè ne determina in modo alcuno la impossibilità a presenziare allo svolgimento delle udienze.
A questo punto vedendo la cosa dal punto di vista della vittima , poichè come è evidente si tratta di trovare un bilanciamento tra gli interessi e le posizioni, sarà il Giudice, il quale governa l’udienza e ne detta lo svolgimento, ad aver cura di tutelarla evitando che sia presente alle udienze meno utili e, soprattutto, disponendone un ascolto fisicamente protetto il giorno della sua escussione come teste .
Infine, sarà compito proprio del difensore della persona offesa tutelare la propria assistita, salvaguardandone in ogni modo la identità psicofisica e la dignità.
- Novità Giurisprudenziali in tema di art. 572 cp. (Maltrattamenti in famiglia)
Secondo la più aggiornata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione per la configurazione del reato non è richiesto lo stato di soggezione della vittima , essendo sufficiente per la sussistenza del reato di maltrattamenti la reiterazione e sistematicità delle condotte lesive.
Vi è più, la reazione della vittima rispetto alle aggressioni subite, non esclude la sussistenza del reato in capo al soggetto agente .-
- Il caso dei bambini della casa nel bosco
Suscita sempre più perplessità l’attenzione che una certa televisione , financo pubblica , riserva , alimentando il clamore mediatico e financo i dubbi sull’operato dei magistrati, alla coppia genitoriale in questione.
Viceversa appare condivisibile l’opera svolta dai magistrati i cui provvedimenti, sicuramente rivolti alla più ampia tutela dei minori, sono stati improntati soprattutto alla valutazione dei rischi che gli stessi avrebbero continuato a correre, in particolare per la perdita del rapporto fra pari.
Le decisioni assunte, i cui contenuti si caratterizzano per una equilibrata valutazione degli interessi in gioco, appaiono pertanto idonee alla salvaguardia dei bambini coinvolti.
Con ogni probabilità il perdurare della situazione di isolamento forzato, avrebbe potuto determinare un grave danno per un armonioso sviluppo della integrità psicofisica degli stessi
Recentissimo è il deposito della ctu sul nucleo familiare con la quale i tecnici, pur concludendo per una immaturità dei minori sotto il profilo psicologico e dello sviluppo della personalità, auspicano una riunione del gruppo familiare.
Seguiremo come e se lo stesso verrà attuato, e quali saranno gli sviluppi della vicenda.
- I processi in televisione e la esposizione di professionisti
Davvero sconcertante è la quotidiana ed ossessiva celebrazione mediatica dei processi penali in cui tutti i protagonisti dei casi giudiziari più scottanti, si mostrano in televisione, rilasciano interviste, non si sottraggono ai teleobbiettivi, in ogni fase del processo, nessuna esclusa.
Ancor più deprecabile appare l’esposizione mediatica dei difensori di taluni indagati ed imputati, i quali anzichè tutelare i propri assisti attraverso gli strumenti forensi e le proprie competenze, partecipano al gioco ed al circo collettivo.
Affidatevi con fiducia a chi svolge la propria attività nei luoghi a ciò deputati!!

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