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Articoli e riflessioni in pillole anno 2026 a cura dell’Avv. Maria Teresa Perrella

  • Pubblicato il 21 luglio 2026 . L’adozione di minori in casi particolari: la disciplina è contenuta nell’articolo 44 dellla legge n. 184 del 1983. Oltre alla adozione internazionale di minori (quelli residenti in altri Paesi) ed a quella nazionale (minori residenti in Italia) , nel nostro Paese è possibile un terzo genere di adozione consentito anche ai single ed alle coppie non coniugate. Si può accedere all’Istituto giuridico in 4 situazioni specifiche: minori orfani di entrambi i genitori adottabili da parte di parenti entro il sesto grado o da chi abbia già instaurato con gli stessi un particolare rapporto affettivo ; minori portatori di handicap orfani di entrambi i genitori; figli , anche adottivi, del coniuge; tutti i casi nei quali non sia possibile l’affidamento preadottivo ( questo ultimo caso è quelle che lascia aperta la strada al maggior numero di possibilità). Per scegliere fra queste strade, occorerà rivolgersi con fiducia ad un avvocato esperto in materia di minori che saprà indirizzarvi al meglio nel vostro percorso di adozione
  • Pubblicato il 20 luglio 2026 . La violenza economica nei confronti della donna. La violenza contro la donna (l’articolo di riferimento codicistico è il 572 codice penale “maltrattamenti in famiglia” corroborato dal Codice Rosso e dal Codice Rosso rafforzato che introducono fattispecie specifiche di reato oltre che forme mirate di interventi e misure atti a prevenire, contenere e reprimere il fenomeno) ha varie sfaccettature: uno dei profili più significativi è costituito dalla violenza economica. Sono personalmente esperta in violenza di genere e la casistica che fa ingresso nel mio studio e’ sempre più varia ed articolata; la violenza economica è una faccia del problema particolarmente significativa. La stessa si manifesta con forme e modaltà differenti: l’uomo violento approfittando della mancanza di indipendenza economica della donna è favorito nella sottomissione della stessa, nei casi più gravi la donna è privata persino dei viveri; ma capita anche che la donna pur avendo dei redditi propri sia comunque economicamente controllata dal partner violento che, nei casi più estremi, la priva addirittura del proprio stipendio che gestisce in prima persona;in altri casi la donna ha una superiorità economica rispetto all’uomo che approfitta della stessa per farsi concedere denaro che ottiene anche con violenza e minacce oppure costringe la donna a firmare prestiti e finanziamenti per proprio conto . In ogni caso il partner violento maltratta la donna anche sotto l’aspetto economico , costringendola a subire intollerabili angherie che vanno denunciate con fiducia credendo in primis nell’aiuto che può venire dall’Avvocato penalista esperto in violenza sulla donna.
  • Pubblicato il 20 luglio 2026 Il giudizio abbreviato nel processo penale . Si tratta di un rito alternativo prescegliendo il quale l’imputato ottiene una riduzione della pena di 1/3 a fronte di una decisione che il Giudice assume (in udienza preliminare o in udienza predibattimentale) decidendo allo stato degli atti, ossia senza alcun ulteriore attività di istruzione probatoria, Può essere utile optare per tale forma di definizione semplificata del procedimento, tutte le volte in cui l’avvocato penalista ritenga che vi siano forti possibilità che il proprio assistito vada incontro ad una condanna. Ricordiamo che all’esito deI procedimento trattato con tale rito , la sentenza resa sarà sempre impugnabile con appello
  • Pubblicato il 14 luglio 2026. Violenza sulla donna : la violenza alimentare. Nessuna forma di aggressività e denigrazione è esclusa quando si tratta di colpire , svilire, annientare la donna in quanto tale. Financo la violenza alimentare rientra tra le condotte vessatorie ordite contro il genere femminile , percepito ancora oggi come qualcosa che va distrutto laddove predomini la mentalità maschilista e strutturalmente patriarcale. La violenza alimentare colpisce in una volta sola la psiche ed il corpo . Essa è dunque all’incrocio tra la violenza squisitamente fisica e quella psicologica, concretizzandosi in tiranniche imposizioni di gusti alimentari, scelte dei cibi di cui la famiglia debba nutrirsi senza che la donna possa scegliere, pratiche alimentari umilianti e financo privazione di cibo. Ognuna di queste condotte è grave e non va mai sottovalutata neppure alle prime manifestazioni che spesso viaggiano insieme alla violenza economica
  • Pubblicato il 9 luglio 2026. La messa alla prova nel processo penale ordinario e minorile e l’estinzione del reato. In molti si chiederanno se nel processo penale l’imputato possa raggiungere il “traguardo” dell’estinzione del reato. La risposta è si: esiste, infatti, nel nostro ordinamento un istituto giuridico denominato ” messa alla prova” (l’anglosassone probation) che consente di ottenere l’esito anelato. Tale strumento di trattazione e definizione del processo, è stato originariamente introdotto nel processo penale per i minori (art. 28 DPR 448/1998) ed esteso proprio in questi ultimi anni , per i reati meno gravi, al processo per le persone maggiori di età (art. 168 bis c.p.). La richiesta di messa alla prova è presentata al Giudice, il quale valutata la sussistenza dei requisiti, ordina la sospensione del processo per un periodo di tempo variabile nel corso del quale l’imputato dovrà svolgere un progetto comprendente lavoro o studio, attività di pubblica utilità, regolari rapporti con il servizio sociale. Trascorso tale periodo di tempo se il Giudice ritenga rispettato il progetto, dichiarerà estinto il reato. Occorre ricordare che vi sono reati ostativi, ossia reati per i quali l’applicazione dell’istituto non è ammessa dalla legge: per i maggiori di età per i reati per i quali sia prevista una pena edittale superiore ad anni 4; per i minori per reati di particolare gravità secondo le novità introdotte nel 2023 dal “decreto Caivano”. Ricordiamo infine che l ‘Intervento della Corte Costituzionale ha sancito la irretroattività del decreto, applicabile, pertanto, solo ai reati commessi successivamente alla entrata in vigore dello stesso
  • Pubblicato il 7 luglio 2026 . Chi sono i minori con doppia diagnosi? Sono quei soggetti, minori di età, attinti contemporaneamente da una diagnosi di patologia psichiatrica e vittime di una dipendenza (da droghe, da alcool, o altro). La cura di tali persone e la prevenzione – anche sotto il profilo della possibile commissione di reati – proprio per la dualità delle affezioni, è particolarmente complessa risultando , nel contempo, altrettanto difficile tenere nei loro confronti i comportamenti più appropriati. Si pone , infatti, oltre al problema delle cure più corrette, anche quello di attuare una prevenzione di condotte pericolose idonee a mettere in pericolo la sicurezza e la incolumità degli stessi autori e nel contempo quella dei terzi ed in particolare delle persone più prossime(genitori ed altri familiari) . I familiari debbono essere sostenuti ed aiutati sotto il profilo legale in quanto tali minori finiscono con il tenere inevitabilmente condotte violente e commettere reati innanzitutto in famiglia e sovente anche all’esterno, negli altri contesti relazionali di riferimento: il lavoro dell’Avvocato sarà ,pertanto, in chiave preventiva e di assistenza in relazione ai reati commessi (assistenza alle vittime dei reati o assistenza agli autori di reati) . Il percorso legale deve essere altresì indirizzato ad individuare , ove necessario, le strutture più idonee ad accogliere e curare i nostri ragazzi. Facciamo presente che nel Lazio le strutture dedicate sono in numero molto esiguo e per questo sono richieste competenze e tempo per fare le scelte più adeguate
  • Pubblicato il 6 luglio 2026 Come affrontiamo il problema che le donne ci sottopongono tutti i giorni: il mio compagno è violento , vorrei denunciarlo ma non ne ho il coraggio, temo anzi che la mia situazione possa peggiorare. Premesso che auspichiamo interventi normativi e legislativi che siano sempre più efficaci, in ogni caso e’ nostro compito e dovere come avvocati e garanti della legalità, invitare le donne a denunciare senza esitazioni e senza indugio. Solo portando allo scoperto il maggior numero di situazioni possibili, può cambiare la cultura ed addirittura la struttura della società, ancora improntata a schemi di prevaricazione maschile, inaccettabili ruoli familiari, retrivi pensieri sulla condotta femminile e sulla subordinazione della donna.
  • Pubblicato il 3 luglio 2026 Cosa succede se alla stessa udienza si “ritrovano” la persona offesa vittima di violenza , e l’imputato già destinatario di un divieto di avvicinamento? Quello indicato e’ un problema che si verifica costantemente nelle aule giudiziarie ed è una difficoltà che vive la persona offesa la quale non vorrebbe incontrare chi le ha fatto del male e del quale ha timore, tanto più che è stata proprio Lei a denunciarlo.

Rammentiamo in primis che a nessuno può essere tolto il diritto di partecipare al processo, neppure a chi si sia macchiato di delitti odiosi, facendo parte dei diritti costituzionalmente garantiti proprio quello di essere presente in udienza, fornire tutti gli elementi a propria difesa, assistere e contribuire alla formazione della prova in contraddittorio.

Dall’altra parte, vi è il diritto della persona offesa – a maggior ragione se particolarmente vulnerabile- ad essere tutelata e protetta, e a non subire una vittimizzazione secondaria.

Orbene , sulla posizione dell’imputato sottoposto a divieto di avvicinamento, la Cassazione si è espressa con estrema chiarezza evidenziando (vedesi in particolare sentenza della V SEZIONE PENALE N. 2318/2024) che la misura in questione , non impedisce la partecipazione al processo anche in considerazione del fatto che la misura è tale da non richiedere alcuna autorizzazione preventiva per lo sposamento : lo status di soggetto sottoposto al richiamato divieto, non è causa di legittimo impedimento, ossia non giustifica l’assenza dell’im putato nè ne determina in modo alcuno la impossibilità a presenziare allo svolgimento delle udienze.

A questo punto vedendo la cosa dal punto di vista della vittima , poichè come è evidente si tratta di trovare un bilanciamento tra gli interessi e le posizioni, sarà il Giudice, il quale governa l’udienza e ne detta lo svolgimento, ad aver cura di tutelarla evitando che sia presente alle udienze meno utili e, soprattutto, disponendone un ascolto fisicamente protetto il giorno della sua escussione come teste .

Infine, sarà compito proprio del difensore della persona offesa tutelare la propria assistita, salvaguardandone in ogni modo la identità psicofisica e la dignità.

  • Pubblicato il 1 luglio 2026 Giurisprudenza in tema di art. 572 cp. (Maltrattamenti in famiglia)

Secondo la più aggiornata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione per la configurazione del reato non è richiesto lo stato di soggezione della vittima , essendo sufficiente per la sussistenza del reato di maltrattamenti la reiterazione e sistematicità delle condotte lesive.

Vi è più, la reazione della vittima rispetto alle aggressioni subite, non esclude la sussistenza del reato in capo al soggetto agente .-

  • Pubblicato il 29 giugno 2026 Il caso dei bambini della casa nel bosco

Suscita sempre più perplessità l’attenzione che una certa televisione , financo pubblica , riserva , alimentando il clamore mediatico e financo i dubbi sull’operato dei magistrati, alla coppia genitoriale in questione.

Viceversa appare condivisibile l’opera svolta dai magistrati i cui provvedimenti, sicuramente rivolti alla più ampia tutela dei minori, sono stati improntati soprattutto alla valutazione dei rischi che gli stessi avrebbero continuato a correre, in particolare per la perdita del rapporto fra pari.

Le decisioni assunte, i cui contenuti si caratterizzano per una equilibrata valutazione degli interessi in gioco, appaiono pertanto idonee alla salvaguardia dei bambini coinvolti.

Con ogni probabilità il perdurare della situazione di isolamento forzato, avrebbe potuto determinare un grave danno per un armonioso sviluppo della integrità psicofisica degli stessi

Recente è il deposito della ctu sul nucleo familiare con la quale i tecnici, pur concludendo per una immaturità dei minori sotto il profilo psicologico e dello sviluppo della personalità, auspicano una riunione del gruppo familiare.

Seguiremo come e se lo stesso verrà attuato, e quali saranno gli sviluppi della vicenda.

  • Pubblicato il 27 giugno 2026 I processi in televisione e la esposizione dei professionisti

Davvero sconcertante è la quotidiana ed ossessiva celebrazione mediatica dei processi penali in cui tutti i protagonisti dei casi giudiziari più scottanti, si mostrano in televisione, rilasciano interviste, non si sottraggono ai teleobbiettivi, in ogni fase del processo, nessuna esclusa.

Ancor più deprecabile appare l’esposizione mediatica dei difensori di taluni indagati ed imputati, i quali anzichè tutelare i propri assisti attraverso gli strumenti forensi e le proprie competenze, partecipano al gioco ed al circo collettivo.

Affidatevi con fiducia a chi svolge la propria attività nei luoghi a ciò deputati!!

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